Dare una precisa definizione di impresa richiede uno studio approfondito delle norme in materia. Soprattutto è facile che si faccia confusione quando si parla di micro impresa, di piccola e di media impresa. Quali sono esattamente le differenze? Quali sono i criteri usati per comprendere l’appartenenza dell’impresa all’una o all’altra categoria?
La risposta ci è stata data dalla Commissione europea con la Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003. La Raccomandazione in questione ha chiarito una volta per tutte quali siano i criteri da utilizzare per capire quando si parla di micro, piccola o media impresa.
La disciplina è abbastanza complessa e quindi bisogna sempre prestare attenzione alle ultime disposizioni in materia.
La definizione, in primo luogo, non distingue i criteri sulla base del tipo di attività produttiva portato avanti dall’impresa. Quindi questi criteri si applicano a tutte le imprese, a prescindere dal loro campo d’azione e dal loro settore produttivo.
In Italia la Raccomandazione europea è stata recepita con Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005.
Microimpresa: quando?
Quando si parla di microimpresa? Il Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005 ci dà i parametri che sono necessari per poter definire in maniera inequivocabile una impresa come micro.
La microimpresa è tale quando, alla luce della disciplina del decreto:
- ci sono meno di dieci occupati
- il fatturato annuo o il totale di bilancio annuo che corrisponde all’attivo patrimoniale non supera i due milioni di euro.
Quando si parla di piccola impresa?
Secondo il Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005, si parla di piccola impresa quando:
- ci sono meno di cinquanta occupati
- il fatturato annuo oppure il totale di bilancio annuo non supera i dieci milioni di euro.
Quando si parla di media impresa?
Seguendo la definizione ed i parametri del Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005 si può parlare di media impresa quando:
- ci sono meno di 250 occupati.
- Il fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro, oppure il totale bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
Bisogna innanzitutto precisare che i requisiti dell’organico e del fatturato o del bilancio delle imprese, al fine della loro categorizzazione, devono coesistere in contemporanea. Non sono quindi criteri alternativi.
Ma che cosa si intende, ai sensi del Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005, quando si parla di occupati? La nozione occupati fa riferimento ai dipendenti delle imprese (sia a tempo determinato che indeterminato) o comunque che lavorino per l’impresa con contratti che prevedano vincolo di dipendenza, tranne i lavoratori in cassa integrazione straordinaria.
Il numero di lavoratori si riferisce al numero di unità di lavoro per anno. Non si contano nel numero studenti in formazione, congedi di maternità, apprendisti.
Passiamo invece alla voce del fatturato annuo (che è la voce A1 del conto economico) o del totale di bilancio. Secondo il Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005 i requisiti si cumulano quando si tratta di imprese associate o di imprese collegate.