Il confine tra l’ispirazione lecita all’opera creativa altrui e la vera e propria contraffazione è spesso sottile e difficile da tracciare.
Questo confine deve essere preso in considerazione in tutti i settori creativi e in cui l’inventiva gioca un ruolo centrale: basti pensare alla moda, alla musica o all’arte.
In tutti questi settori, ogni giorno vengono prodotte migliaia di nuove creazioni che possono influenzarci e portarci, per lo più inconsapevolmente, a ideare qualcosa che in realtà non è nuovo quanto noi crediamo che sia.
La diffusione delle opere creative, sempre più di frequente, attuata attraverso internet e i social network se da un lato offre l’indiscutibile vantaggio di raggiungere milioni di utenti, dall’altro le espone al rischio di contraffazioni e plagi da parte dei concorrenti che, più o meno lecitamente e consapevolmente, le visualizzano e le esaminano. Questa è sicuramente una buona ragione per registrare un marchio e difendersi dai potenziali concorrenti.
Se le ricerche online e lo studio di ciò che è già stato ideato è un’attività comunque presente nel lavoro del creativo, essa non può assolutamente trascendere nel plagio, più o meno evidente, di un’opera creativa altrui.
Per questo, è fondamentale tutelare il proprio marchio e la propria attività creativa, servendosi dei diversi strumenti messi a disposizione dalle normative, presenti a livello globale, che disciplinano la Proprietà Intellettuale.
Circa un decennio fa, la normativa americana ha visto l’introduzione della tutela del diritto d’autore e in particolare le opere dei designer i quali, per difendere le proprie creazioni, dovevano dimostrare che le loro opere presentavano quel carattere di originalità e diversità rispetto a quelle già esistenti, tanto da meritare una specifica tutela.
A livello europeo, nel 2002, è stato emanato il Regolamento sui disegni e modelli comunitari: testo normativo finalizzato alla protezione delle opere creative sul territorio europeo.
Nel settore della moda, in cui necessariamente occorre restare fedeli alle forme del corpo umano, un’opera creativa può essere tutelata anche solo ove venga introdotto un particolare, un dettaglio fuori dal comune e di estrema originalità, dotato di forte capacità distintiva.
Contraddistinguere i propri prodotti o servizi con un marchio
Il primo e fondamentale passo per proteggere le proprie creazioni e la propria attività è la registrazione di un marchio che li contraddistingua.
Dal momento del deposito della domanda di registrazione del marchio è possibile difendersi con iniziative legali dai tentativi di contraffazione e di plagio; è possibile apporre il simbolo “R” che sta ad indicare che il marchio è registrato; è possibile vendere o concedere in licenza ad altri il marchio traendone vantaggi economici.
Il marchio può essere costituito da parole, da immagini, da suoni, perfino, in certi casi, da colori oppure dall’insieme di tutti questi elementi.
Prima di richiedere la registrazione del proprio marchio, è consigliabile effettuare una ricerca di anteriorità cioè l’analisi dei registri dei marchi già registrati, per valutare quali e quanti marchi identici o simili al proprio esistono.
Nel caso in cui esistessero marchi già registrati in potenziale conflitto con quello che si vuole registrare e non si è disposti a cambiare marchio, è possibile tentare la via conciliativa: si potrà cercare di ottenere una lettera di consenso da parte del titolare del marchio già registrato, al fin di dirimere sul nascere e in via preventiva qualsivoglia contenzioso.
La protezione dei disegni
E’ possibile ottenere tutela per i disegni, registrandoli, attraverso la tutela del design.
In tal modo, del disegno registrato sarà protetta la forma, l’estetica, le decorazioni e i particolari rappresentati.
La protezione delle innovazioni tecniche
Così come per tutelare un segno distintivo della propria impresa è possibile registrare un marchio, e per tutelare un disegno è possibile registrare un design; per tutelare un’invenzione tecnica e il relativo progetto di realizzazione è possibile registrare un brevetto.
La tutela del brevetto si ottiene dopo aver redatto un articolato elaborato tecnico e aver specificato compiutamente le innovazioni ideate e realizzate, ha durata ventennale e protegge una creazione tecnica assolutamente innovativa rispetto alle precedenti già esistenti.